Art. 78
Per partecipare al concorso di cui all'art. 76 gli appuntati e le guardie debbono avere prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel Corpo e non aver superato il 35° anno di eta'. Per gli appuntati e le guardie in possesso di diploma di istituito di istruzione secondaria di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente, l'anzidetto periodo di servizio e' rispettivamente ridotto ad anni due e ad anni uno. Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato ad anni 37 per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
