Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacita' professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, ((qualifica non inferiore a "nella media")) e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma. Sono esclusi dall'ammissione:

  • a)coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneita';
  • b)coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

Testo vigente dal 8 agosto 1965

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, tolto: classifica aggiunto: qualifica non inferiore a tolto: buono con tre aggiunto: "nella media" e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma. Sono esclusi dall'ammissione:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art79 · fonte del testo