((Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

  • 1)per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso di allievi sottufficiali;
  • 2)per tre decimi dei posti mediante esame di idoneita', al quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di anzianita' di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 87;
  • 3)per due decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianita' congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-bis. I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2) e 3); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento a quelli da conferire per anzianita' congiunta al merito. Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza: concorso per esami, esami di idoneita')).

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1958 al 31 dicembre 1975. 28 parole tolte, 117 parole aggiunte in 3 capoversi.

1) per tolto: i nove aggiunto: cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al … cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso tolto: allievi sottufficiali. La frazione di posto e' computata per posto intero aggiunto: di allievi sottufficiali;

2) per tolto: il restante decimo, aggiunto: tre decimi dei posti mediante esame di idoneita', al quale possono partecipare gli appuntati tolto: in possesso dei requisiti previsti dall'art. 87. aggiunto: con almeno tre anni di anzianita' di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 87;

aggiunto: 3) per due decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianita' congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-bis. I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1 tolto: sono portatiaggiunto: ) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2) e 3); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento a quelli da conferire tolto: mediante esame d'idoneita' aggiunto: per anzianita' congiunta al merito. Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza: concorso per esami, esami di idoneita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art76 · fonte del testo