Art. 83
Al termine del corso, gli allievi debbono sostenere un esame finale, costituito da due prove scritte ed una orale. Possono, a domanda, essere ammessi a sostenere prove facoltative. Per la pubblicita' delle votazioni conseguite alle prove scritte e orali si applicano le norme di cui all'art. 80 comma quinto. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 42/70 nelle prove scritte. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non interiore a 42/70. La graduatoria e' stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e orali. Agli allievi che superino le prove facoltative, e' attribuito, in aggiunta alla media riportata, un punteggio, fino al massimo di punti uno per ogni materia. A parita' di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parita' di grado il piu' anziano in ruolo.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
