Il corso allievi sottufficiali, a carattere strettamente professionale, ha la durata di un anno. Le materie ed i programmi di insegnamento e ogni altra modalita' di svolgimento del corso, sono stabiliti dal regolamento. Il ministro, su proposta del comandante della scuola, ha facolta' di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali e attitudinali o per motivi disciplinari, si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale. ((Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per piu' di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta' sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per piu' di sessanta giorni e che ne facciano domanda. Il corso si puo' ripetere per una sola volta. I posti da conferire in conformita' al secondo comma dell'articolo 81 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra piu' grave)).

Testo vigente dal 8 agosto 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965. 18 parole tolte, 95 parole aggiunte.

… motivi disciplinari, si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale. tolto: Sono esclusi dal corso gli aggiunto: Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per piu' di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta' sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano tolto: stati assenti dal corso stesso aggiunto: rimasti assenti per piu' di tolto: novanta giorni e coloro che durante il corso aggiunto: sessanta giorni e che ne facciano domanda. Il corso si puo' ripetere per una sola volta. I posti da conferire in conformita' al secondo comma dell'articolo 81 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra piu' grave.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art82 · fonte del testo