Art. 86
Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli articoli 83 e 85 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria e' comunicata al Ministero. Il Ministro, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere. La nomina e' conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto, salvo quanto previsto dal successivo art. 110.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
