Art. 22 statuto dei lavoratoriTrasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali

Il trasferimento dall'unita' produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna puo' essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui e' stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui e' cessato l'incarico per tutti gli altri.

Testo vigente dal 27 maggio 1970, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art22 · fonte su Normattiva