Art. 10

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Lo Stato puo' con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa, intesa tra i Ministri competenti ed il ((Presidente della Regione)). Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese fara' carico allo Stato.

Testo vigente dal 16 febbraio 2001 al 23 agosto 2016 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art10 · fonte su Normattiva