Art. 10
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Lo Stato puo' con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa, intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Giunta regionale. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese fara' carico allo Stato.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva