Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 2016 al 24 febbraio 2026. Leggi il testo vigente →
I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali. 3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite
Testo vigente dal 23 agosto 2016 al 24 febbraio 2026 · versione 14 su Normattiva