Art. 11

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I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali. 3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite

Testo vigente dal 23 agosto 2016 al 24 febbraio 2026 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art11 · fonte su Normattiva