Art. 11
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La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici. I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della, Regione.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 23 agosto 2016 · versione 0 su Normattiva