Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001. Leggi il testo vigente →
Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno, non festivo di febbraio e di ottobre. Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei consiglieri. L'ordine del giorno del Consiglio regionale e' preventivamente comunicato al Commissario del Governo. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva