Art. 33

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La legge regionale e' sottoposta a referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione. La proposta soggetta ai referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se e' raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Le altre modalita' per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 5 del presente Statuto.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art33 · fonte su Normattiva