Art. 34
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La Giunta regionale e' composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001 al 1 gennaio 2022 · versione 7 su Normattiva