Art. 34

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Con legge regionale e' stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e puo' essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in localita' diverse dal capoluogo della Regione. La Giunta regionale e' eletta dal Consiglio con le modalita' stabilite negli articoli seguenti ed e' costituita dal Presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento. La Giunta regionale dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 37. In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa, il Consiglio e' convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o per la integrazione; la Giunta resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art34 · fonte su Normattiva