Art. 5

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Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  • 1)elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;
  • 2)disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
  • 3)istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
  • 4)disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
  • 5)((NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N. 2;))
  • 6)istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
  • 7)disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
  • 8)ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella Regione;
  • 9)istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
  • 10)miniere, cave e torbiere;
  • 11)espropriazione per pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato;
  • 12)linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
  • 13)polizia locale, urbana e rurale;
  • 14)utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
  • 15)istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
  • 16)igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e mentali;
  • 17)cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
  • 18)edilizia popolare;
  • 19)toponomastica;
  • 20)servizi antincendi;
  • 21)annona;
  • 22)opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali.

Testo vigente dal 10 ottobre 1993 al 16 febbraio 2001 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art5 · fonte su Normattiva