Art. 51
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Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facolta' di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni. Il regime doganale e' di esclusiva competenza dello Stato.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 1 gennaio 2011 · versione 0 su Normattiva