Art. 51
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Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facolta' di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane. Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralita` finanziaria per il bilancio dello Stato. Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalita` e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione puo`:
- a)con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita`, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
- b)nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalita` di riscossione. Il regime doganale e' di esclusiva competenza dello Stato. ((Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione)).14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 2017, n. 205
14La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 817, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019 · versione 15 su Normattiva