Art. 51

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Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facolta' di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane. Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralita` finanziaria per il bilancio dello Stato. Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi ((, delle addizionali)) o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalita` e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione puo`:

  • a)con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita`, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile; ((b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalita' di riscossione;)) ((b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalita' di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni)). Il regime doganale e' di esclusiva competenza dello Stato. Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione. 14
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

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La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 817, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 30 giugno 2019 al 1 gennaio 2022 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art51 · fonte su Normattiva