Art. 59
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 2016 al 1 gennaio 2022. Leggi il testo vigente →
Testo vigente dal 23 agosto 2016 al 1 gennaio 2022 · versione 14 su Normattiva
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 2016 al 1 gennaio 2022. Leggi il testo vigente →
Testo vigente dal 23 agosto 2016 al 1 gennaio 2022 · versione 14 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1963
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'art. 4 della legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di committenza), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 8, terzo comm…
ECLI:IT:COST:2015:39 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 29 luglio 1999 e riapprovata il 1° febbraio 2000 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate d…
ECLI:IT:COST:2001:229 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 11
I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, …
Art. 9 — Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963
L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri…
Art. 25 — Revisione delle circoscrizioni comunali
Istituita la citta' metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo' procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.…
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento…
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province…
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla …
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art59 · fonte su Normattiva