Art. 21
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Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attivita' si svolge in sessioni biennali tenute alternativamente nelle cittadi Trento e di Bolzano. Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio; il nuovo Consiglio e' convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 22 marzo 1972 · versione 0 su Normattiva