Art. 23
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.
Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva