Art. 30
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La Giunta regionale e' composta del Presidente della Giunta regionale, che la presiede, e di assessori effettivi e supplenti. Il Presidente e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentanti nel Consiglio della Regione. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico il quale appartengono sostituiti. Il Consiglio regionale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva