Art. 67

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Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari riscosse nei loro territori.

Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art67 · fonte su Normattiva