Art. 87 — COMMA SOPPRESSO DALLA L. COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1
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E' garantito l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle localita' ove esso e' parlato. Le Province e i Comuni devono altresi' rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva