Art. 89

Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del. Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province. Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art89 · fonte su Normattiva