Art. 89
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Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Regione. La disposizione, di cui agli articoli 24 e 43, relativa al cambiamento biennale del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, puo' essere modificata con legge dello Stato alle condizioni previste nel comma precedente.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva