Art. 89

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972. Leggi il testo vigente →

Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Regione. La disposizione, di cui agli articoli 24 e 43, relativa al cambiamento biennale del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, puo' essere modificata con legge dello Stato alle condizioni previste nel comma precedente.

Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art89 · fonte su Normattiva