Art. 18
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Il Consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica.
Testo vigente dal 22 marzo 1972 al 14 aprile 1989 · versione 5 su Normattiva