Art. 18
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Il Consiglio regionale e' eletto per quattro anni. Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno. Il nuovo Consiglio e' convocato entro venti giorni dalle elezioni.
Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 22 marzo 1972 · versione 0 su Normattiva