Art. 18

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Il Consiglio regionale e' eletto per quattro anni. Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno. Il nuovo Consiglio e' convocato entro venti giorni dalle elezioni.

Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 22 marzo 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art18 · fonte su Normattiva