Art. 2

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In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  • a)ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
  • b)circoscrizioni comunali;
  • c)polizia locale urbana e rurale;
  • d)agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
  • e)piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
  • f)strade e lavori pubblici di interesse regionale;
  • g)urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
  • h)trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
  • i)acque minerali e termali;
  • l)caccia e pesca;
  • m)acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
  • n)incremento dei prodotti tipici della Valle;
  • o)usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta' culturali;
  • p)artigianato;
  • q)industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
  • r)istruzione tecnico-professionale;
  • s)biblioteche e musei di enti locali;
  • t)fiere e mercati;
  • u)ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
  • v)toponomastica;
  • z)servizi antincendi.

Testo vigente dal 10 marzo 1948 al 10 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art2 · fonte su Normattiva