Art. 6
I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato; le cave, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva