Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi

Art. 7 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164

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Il titolare delle concessioni di stoccaggio e di coltivazione per un medesimo giacimento di idrocarburi e' tenuto a corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto della coltivazione, dovuta ai sensi degli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, limitatamente alle quantita' di idrocarburi gassosi estratte dal giacimento in eccedenza rispetto alle quantita' immesse. Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti dall'amministrazione ai fini del controllo delle quantita' immesse ed estratte. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di stoccaggio, un canone di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione stessa.

Testo in vigore dal 18 maggio 1974 al 29 dicembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;170~art7 · fonte su Normattiva