Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi

Art. 7 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164

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Il titolare delle concessioni di stoccaggio e di coltivazione per un medesimo giacimento di idrocarburi e' tenuto a corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto della coltivazione, dovuta ai sensi degli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, limitatamente alle quantita' di idrocarburi gassosi estratte dal giacimento in eccedenza rispetto alle quantita' immesse. Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti dall'amministrazione ai fini del controllo delle quantita' immesse ed estratte. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di stoccaggio, un canone di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione stessa. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625

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Il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "L'obbligo di corrispondere le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n.170, decorre dal 1 gennaio 1997; le aliquote sono determinate ai sensi dell'articolo 19".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1996 al 21 giugno 2000

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;170~art7 · fonte su Normattiva