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Le opere necessarie per l'installazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle opere sono proposte al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise con decreto motivato. L'indennita' di espropriazione sara' determinata secondo i criteri stabiliti dalla legge di cui al primo comma. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' con decreto motivato, su richiesta del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi all'attivita' di stoccaggio, determinando provvisoriamente la indennita' di occupazione. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.

Testo in vigore dal 18 maggio 1974 al 16 febbraio 2005

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