Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
3 pronunce che riguardano l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.
Nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di esproprio ed occupazione inerenti a procedure di espropriazione compiute, per la realizzazione di opere di ammodernamento del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato, da concessionario dell'Ente Ferrovie dello Stato (già Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge n. 17 del 1981, e dei decreti del Ministro dei Trasporti 30.1.1982 e 13.2.1982, legittimato passivo non è il concessionario, bensì il concedente, al quale compete la qualifica di espropriante, giacché, a norma dell'art. 6, lett. a), d.m. ult. cit., in suo nome e conto agisce il concessionario e, dunque, non è configurabile una delega del potere ablatorio in favore del concessionario stesso; mentre non rileva qualsiasi contrario accordo eventualmente contenuto nella convenzione regolatrice della concessione, la quale non è opponibile all'espropriato, che è tenuto solo a conoscere le norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia.
In sede di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non può trovare ingresso la domanda proposta in via subordinata da uno dei soggetti convenuti nei confronti dell'altro, per essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche di un'eventuale condanna, in virtù della convenzione sottesa al provvedimento di concessione, dal momento che la stessa introduce questioni estranee all'oggetto del giudizio - costituito dalla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione - riconducibili piuttosto all'alveo della c.d. garanzia impropria, il cui esame può compromettere la celerità della definizione della controversia, tenuto altresì conto che la competenza della Corte d'appello in unico grado di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, ha natura funzionale e non può essere estesa all'accertamento dei rapporti interni fra soggetti obbligati al pagamento dell'indennità.
Art. 19 · Art. 54 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)
In tema di espropriazione regolata dalla l. n. 865 del 1971, ove l'indennità provvisoria non sia accettata e venga emesso il decreto di esproprio, ancorché contenente la somma depositata a titolo di indennità in favore degli espropriati, senza la redazione della relazione da parte della Commissione di cui all'art. 16 l. cit., non opera la decadenza prevista dal successivo art. 19 per proporre opposizione alla stima, il cui termine di trenta giorni decorre solo dall'inserzione dell'avviso del deposito di detta relazione nel foglio degli annunci legali della provincia.
Art. 19 · Art. 16 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 13 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'effettività della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost. postula che l'espropriato possa agire in giudizio per ottenere l'indennizzo quanto meno dal momento in cui perde la proprietà del bene, ne' può consentirsi che - per omissioni dell'Amministrazione - egli rimanga per un lungo e non definito tempo senza ristoro e paralizzato nella difesa. È pertanto incostituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 19, L. 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge. (Resta con ciò assorbita la questione concernente la mancata previsione di termini perentori per l'esercizio delle attività previste dall'art. 15 cit., come sostituito dall'art. 14, L. n. 10 del 1977. - v. S. n. 186/1972.
Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 15 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 67/1990 e ord. n. 235/1990.
Art. 24 cost. · Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, in parte qua. - S. n. 67/1990.
Art. 24 cost. · Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli
In materia di opposizione alla stima il legislatore, nella sua discrezionalita`, puo` dettare legittimamente norme differenziate in relazione a procedure espropriative aventi finalita` differenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dell'art. 19, comma primo, L. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dalle L. 27 giugno 1974, n. 247 e 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui fa decorrere il termine, per proporre opposizione alla stima, dall'inserzione dell'avviso di deposito della relazione nel foglio degli annunzi legali della provincia).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulle espropriazioni per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi stra…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
dichiara la manifesta infondatezza: a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma quinto, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 5 del 25 gennaio 1980; b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della stessa l. n. 865…
Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 16 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e ss. e 19 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (concernenti l'uno i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio, e l'altro la disciplina del procedimento di opposizione alla stima dell'indennità effettuata dall'ufficio tecnico erariale) sollevate rispetivamente in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 97 Cost. e agli artt. 3, 24 e 113 Cost., affinché proceda, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, al giudizio di rilevanza della questione sollevata con riferimento all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e perché rinnovi l'esame della rilevanza della questione concernente gli artt. 16 e seguenti della stessa legge alla luce della mutata situazione di diritto, creatasi a seguito dell'entrata in vigore della l. 28 gennaio 1977, n. 10, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.
Nel corso di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale la Corte può disporre la sospensione di ogni pronuncia sul rito e sul merito al fine di acquisire presso i competenti uffici della pubblica amministrazione i dati necessari per la completa ed approfondita conoscenza delle esigenze e degli interessi per la cui tutela siano state emanate le norme denunciate (nel caso di specie erano state denunciate alcune norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865).
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1971
urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art19 · fonte su Normattiva