Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
1 pronuncia che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di espropriazione regolata dalla l. n. 865 del 1971, ove l'indennità provvisoria non sia accettata e venga emesso il decreto di esproprio, ancorché contenente la somma depositata a titolo di indennità in favore degli espropriati, senza la redazione della relazione da parte della Commissione di cui all'art. 16 l. cit., non opera la decadenza prevista dal successivo art. 19 per proporre opposizione alla stima, il cui termine di trenta giorni decorre solo dall'inserzione dell'avviso del deposito di detta relazione nel foglio degli annunci legali della provincia.
Art. 14 · Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 16 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 13 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), in combinato disposto con gli artt. 14, comma primo, della medesima legge e 12, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"), soll…
Art. 3 cost. · Art. 19 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 14 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in relazione agli artt. 3,36,42 e 53 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giu…
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost.
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 42 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzional…
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 136 cost. · Art. 15 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art14 · fonte su Normattiva