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L'articolo 17 della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificato dall'articolo 11 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, e' abrogato. L'articolo 18 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' sostituito dal seguente: "Per il noleggio di adeguati ed attrezzati natanti necessari alla esecuzione di studi e ricerche nel settore della pesca e' autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1976, uno stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile di lire 50 milioni".

Testo in vigore dal 6 dicembre 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-11-15;588~art4 · fonte del testo