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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a compiere, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, lo studio e la progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma. I collegamenti dovranno essere considerati in una visione unitaria nell'ambito del retroterra regionale e, per quanto attiene alla citta' di Venezia, dovra' essere assicurata la piena salvaguardia dell'ambiente, sia negli aspetti naturali che artistici. Lo studio e la progettazione suddetti sono comunicati ai comuni ed alle province interessati.

Testo in vigore dal 23 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;194~art1 · fonte del testo