Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma dell'articolo 1, per il funzionamento della commissione e per gli incarichi ad enti e professionisti, di cui al successivo articolo 2, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per lire 100 milioni mediante pari riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1967, e per gli altri 100 milioni mediante pari riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1070 del medesimo stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-08;194~art3 · fonte del testo