Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Ministero dei lavori pubblici si avvarra' della consulenza di una commissione di esperti, nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e della quale sono chiamati a far parte almeno due esperti prescelti tra i componenti del comitato di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 652, un esperto designato dal consiglio comunale di Venezia ed uno designato dal consiglio provinciale di Venezia. I compensi spettanti ai componenti la commissione prevista nel precedente comma, sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione, potra' inoltre affidare incarichi di studio o di progettazione ad enti e liberi professionisti e stipulare le relative convenzioni.

Testo in vigore dal 23 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;194~art2 · fonte del testo