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Per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma dell'articolo 1, per il funzionamento della commissione e per gli incarichi ad enti e professionisti, di cui al successivo articolo 2, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per lire 100 milioni mediante pari riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1967, e per gli altri 100 milioni mediante pari riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1070 del medesimo stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 23 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;194~art3 · fonte del testo