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[1]Gli atti di usciere negli affari di competenza dei conciliatori, esclusi quelli per la esecuzione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, a cominciare dal pignoramento, spettano, senza distinzione di somma, agli uscieri addetti agli uffici di conciliazione.

[2]Quelli per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutiva per l'articolo 12 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e degli atti stragiudiziali, anche nei Comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

[3]Per i suddetti atti di esecuzione pero' gli uffiziali giudiziari delle preture non potranno percepire che la meta' dei diritti portati dalla tariffa civile, modificata a norma dell'articolo 6.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1902-12-21;528~art11 · fonte del testo

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