Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009. 90 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli uffiziali giudiziari sotto la loro responsabilita' potranno valersi, per i lavori interni di ufficio e per l'assistenza alle udienze, anche delle preture, dell'opera di commessi espressamente autorizzati dal presidente del tribunale o della Corte, sentito il Pubblico Ministero.
tolto: I commessi, previa l'autorizzazione presidenziale, potranno anche essere incaricati della notificazione degli avvisi e delle citazioni per biglietto, comprese quelle per i testimoni, tanto in materia civile che penale.
tolto: I detti commessi non acquisteranno alcun titolo per essere nominati uffiziali giudiziari, ne' potranno ottenere indennita' o sussidi a carico dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-12-21;528~art12 · fonte del testo
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