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[1]Gli uffiziali giudiziari sotto la loro responsabilita' potranno valersi, per i lavori interni di ufficio e per l'assistenza alle udienze, anche delle preture, dell'opera di commessi espressamente autorizzati dal presidente del tribunale o della Corte, sentito il Pubblico Ministero.

[2]I commessi, previa l'autorizzazione presidenziale, potranno anche essere incaricati della notificazione degli avvisi e delle citazioni per biglietto, comprese quelle per i testimoni, tanto in materia civile che penale.

[3]I detti commessi non acquisteranno alcun titolo per essere nominati uffiziali giudiziari, ne' potranno ottenere indennita' o sussidi a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-12-21;528~art12 · fonte del testo

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