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[1]Entro sei mesi dall'attuazione della presente legge, con decreto Reale sara' pubblicato il ruolo organico degli uffficiali giudiziari assegnati a ciascun distretto di Corte d'appello.
[2]Entro due anni dall'attuazione della presente legge, e successivamente ogni cinque anni, il ruolo suddetto sara' sottoposto a revisione e, ove occorra, sara' modificato con Regio decreto.
[3]Questi decreti non vanno soggetti a reclamo od a ricorso qualsiasi.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
