Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per gli ufficiali inferiori e subalterni sono aboliti i sessenni.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
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Testo in vigore dal 5 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1905
urn:nir:stato:legge:1904-12-29;688~art3 · fonte del testo