Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1907 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli stipendi predetti sono aumentati, per ogni quinquennio di permanenza nel grado, della somma di L. 300, a condizione che lo stipendio, compreso l'aumento dovuto in forza dei quinquenni, non superi leL. 2400 per i guardiamarina o sottotenenti, L. 3000 per i sottotenenti di vascello o tenenti e L. 4000 per i tenenti di vascello o capitani, rimanendo cosi' stabilito che il 2° quinquennio per i guardiamarina e sottotenenti e' di sole L. 100.
tolto: Per il sottotenente del corpo R. equipaggi della categoria musicanti il limite massimo di stipendio che egli puo' raggiungere in forza dei successivi aumenti quinquennali, e' elevato a L. 3200.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-12-29;688~art2 · fonte del testo