[1]Il quinto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre lire 1,500, viene attribuito alla cassa sovvenzioni di cui all'articolo precedente, come ordinaria entrata annuale.
[2]Agli effetti di questa disposizione le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiori ad un anno, sono ragguagliate ad anno intero.
[3]Rimangono pero' invariate le disposizioni di cui al menzionato art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498.
Testo vigente dal 22 dicembre 1906
