Quando l'aggio lordo di un banco risulti inferiore alle lire 1,500, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta, e ragguagliato al 10 per cento della somma occorrente per raggiungere le dette lire 1,500.
Testo vigente dal 22 dicembre 1906
