[1]Sulla cassa sovvenzioni vengono concessi assegni vitalizi nelle proporzioni seguenti:

  • a)uno su quindici, agl'impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermita' o per eta' avanzata senza aver diritto a pensione;
  • b)nove su quindici, alle vedove senza pensione di impiegati civili dello Stato morti in attivita' di servizio;
  • c)quattro su quindici, alla prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato morti in attivita' di servizio;
  • d)uno su quindici, alle figlie nubili maggiorenni d'impiegati civili dello Stato morti in pensione, purche' il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.

[2]Sono considerati come verificatisi in servizio attivo la morte e il matrimonio avvenuti in disponibilita', in aspettativa per riduzione di ruoli, o in altra qualsiasi posizione speciale che la legge equipari allo stato di attivita'. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812

5

Il Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 luglio 1906, numero 623, e' modificato nel senso che sono ammessi ai concorsi per assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni anche le vedove e gli orfani (figli minorenni e figlie nubili, anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per eta' avanzata, o per infermita', senza aver diritto a pensione".

Testo vigente dal 24 gennaio 1924

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1906 al 24 gennaio 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812

    Il Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 luglio 1906, numero 623, e' modificato nel senso che sono ammessi ai concorsi per assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni anche le vedove e gli orfani (figli minorenni e figlie nubili, anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per eta' avanzata, o per infermita', senza aver diritto a pensione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art11 · fonte del testo

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